REGOLAMENTO INTERNO del COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

 

Art. 1)Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito e regolamentato ai sensi della Legge

            107/2015 /art. 1 comma 129).

 

Art. 2)  La sua costituzione deve intendersi valida, anche nel caso in cui non tutte le componenti

             abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

Art. 3) La convocazione del Comitato spetta al Dirigente Scolastico che lo presiede.

 

Art. 4)La convocazione dovrà essere pubblicata all’Albo on-line ed essere inviata tramite e-mail ai 

            componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatti salvi casi particolari che rendano

            necessaria una convocazione in via d’urgenza.

 

Art. 5)Le sedute del Comitato sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei componenti

            effettivamente nominati ed in carica (coerentemente con l’art. 37 del D. Lgs. 297/94).

 

Art. 6)Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza  dei voti validamente espressi. Pertanto,

            saranno computati i voti favorevoli e quelli contrari, mentre gli astenuti (al pari delle schede  

            bianche o nulle, nel caso di votazione a scrutinio segreto) concorreranno a determinare il

            quorum costitutivo, ma non quello deliberativo.

            In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 7)  La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo se si riferisca a singole  

             persone in caso di richiesta di riabilitazione.

 

Art. 8)Il Presidente individua all’interno del Comitato, per ogni seduta, il segretario per le

            verbalizzazioni.

            Il verbale deve essere depositato presso la segreteria della scuola entro i tre giorni successivi

            alla seduta. Ciascun componente ha diritto di prenderne visione.

 

Art. 9   Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla legge sono pubblicate

             all’Albo on line dell’Istituto.

 

Art 10) Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali

             ex art. 30 del D. Lgs.vo 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di

             riservatezza previsti dal D. Lgs.vo 196/2003.

 

Art. 11)Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alla normativa

              vigente in materia.

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